Art. 7.
(Limite al cumulo dei programmi).

      1. All'atto della completa attuazione del mercato aperto delle frequenze elettromagnetiche in tecnica digitale, uno stesso fornitore di contenuti, anche attraverso società qualificabili come controllate o collegate ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, non può essere titolare di autorizzazioni, licenze o altri titoli abilitativi che consentano di diffondere più del 20 per cento del totale dei programmi televisivi o più del 20 per cento del totale dei programmi radiofonici irradiabili su frequenze terrestri in ambito nazionale.
      2. Fino alla completa attuazione del mercato aperto delle frequenze elettromagnetiche in tecnica digitale, il limite al numero complessivo di programmi trasmessi in tecnica analogica per ogni soggetto è del 20 per cento, calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi concessi o irradiati anche in ambito nazionale su frequenze terrestri in tecnica analogica. I programmi televisivi irradiati in tecnica digitale non concorrono a formare la base di calcolo del limite del 20 per cento stabilito per i programmi trasmessi in tecnica analogica.
      3. Il limite al numero complessivo di programmi trasmessi in tecnica digitale per ogni soggetto è del 20 per cento, calcolato sul numero complessivo dei programmi televisivi irradiati in ambito nazionale su frequenze terrestri in tecnica digitale. Al fine del rispetto del limite del 20 per cento non sono computati i programmi che costituiscono la replica simultanea di programmi irradiati in tecnica analogica. Il criterio di calcolo di cui al

 

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presente comma si applica solo ai soggetti i quali trasmettono in tecnica digitale programmi che raggiungono una copertura pari al 50 per cento della popolazione nazionale.
      4. Non possono essere rilasciate autorizzazioni che consentano a un fornitore di contenuti in ambito locale di irradiare nello stesso bacino più del 20 per cento di programmi televisivi numerici in ambito locale.